GIAMEL
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| Titolo: Giudice sportivo, mano pesante per Bianco: 3 giornate! Lun Set 27, 2021 7:22 pm | |
| CALCIATORI: 3 Giornate di squalifica a Raffaele Bianco (Bari) per avere tenuto, al 47° circa del I tempo, una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario colpendolo, a gioco fermo, prima della battuta di un calcio d’angolo, con una gomitata al volto. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall'altra, del tipo di colpo inferto e della zona del corpo dell'avversario attinta. 1 Giornata di squalifica e 500 euro di ammenda ad Andrea Adorante (ACR Messina) “per aver tenuto, al 24° circa del II tempo, una condotta violenta nei confronti di calciatore avversario, dopo l'interruzione del gioco, colpiva senza particolare violenza il calciatore avversario all'altezza del polpaccio, tirandogli un calcio. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, considerate le modalità della condotta e l'intensità del colpo inferto”. ALLENATORI: Una giornata di squalifica a Domenico Di Cecco (Fidelis Andria) “per aver, al termine del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, effettuando gesti plateali in segno di dissenso verso una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta”.
AMMENDE SOCIETÀ: 4.000 EURO AL FOGGIA per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato verso il settore riservato ai tifosi ospitati e senza causare danni; 1. al 1° minuto del II tempo, una pietra ed una bottiglietta di acqua; 2. al 19° minuto del II tempo una pietra, alcune bottigliette di acqua e altri oggetti. Per avere i suoi sostenitori intonato al 7° minuto del primo tempo ed al 27° minuto del secondo tempo cori offensivi, denigratori e insultanti per motivi di origine territoriale. Ritenuta la continuazione, considerati quanto posto in essere dalla Società Foggia per far cessare i comportamenti dei suoi sostenitori e le modalità complessive delle condotte, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13. comma 2, e 25, comma 3, 26 C.G.S e 29, commi 1 e 2, lett. d) (r. proc. fed, r. c.c.). Per quanto attiene alle lesioni riportate da due Steward del servizio organizzato dalla Società ospitata e da un Sottufficiale dei Carabinieri, manda alla Procura Federale di effettuare ulteriori indagini al fine di acquisire elementi più circostanziati sull'entità delle lesioni e sulle modalità e provenienza dei lanci che hanno causato le medesime e su quanto altro utile ai fini del decidere. Accertamenti da espletare e da trasmettere a questo Ufficio entro il termine di giorni trenta a far data dalla pubblicazione del presente comunicato. 2000 EURO AL CAMPOBASSO per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco due bottigliette d’acqua semipiene senza colpire alcuno. Ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive della condotta, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13. comma 2, e 26 C.G.S (r. proc. fed, r. c.c.). 1000 EURO ALLA JUVE STABIA per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver esploso prima dell'inizio della gara, all'interno del loro settore due petardi senza colpire alcuno. Ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive della condotta, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13. comma 2, e 26 C.G.S (r. proc. fed, r.c.c.).
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